Come fare per...

Nomina Giudici Popolari
Palazzo di Giustizia
Foro Ulpiano, 1 - Via Coroneo, 20 1° Piano - Stanza 158
Telefono: 040 - 77 92 211
  • Dott. Fabio Leghissa (Referente)
    Telefono: 040 - 77 92 211 - mail: fabio.leghissa@giustizia.it
  • Un Cancelliere responsabile a rotazione ogni trimestre.
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00

Informazioni Generali

La legge italiana prevede che per tutti i processi penali celebrati in Corte d’Assise o in Corte d’Assise d’Appello il collegio giudicante sia formato da due giudici togati e sei (Corte d’Assise) o otto (Corte d’Assise d’Appello) giudici popolari; questi ultimi sono cittadini italiani chiamati a formare le Corti insieme ai giudici togati. Per ogni Corte di Assise e per ogni Corte di Assise di Appello è formata una lista sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti.
I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali che vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari; la domanda va presentata entro il 31 luglio). Dalle nomine a Giudice Popolare sono esclusi i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, i membri di culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. Gli elenchi dei giudici popolari vengono aggiornati con cadenza biennale; una volta ottenuta la nomina, questa ha la durata di 3 mesi, a meno della prosecuzione del processo. Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chiunque, nominato, può successivamente chiedere - e comunque sempre prima della comparizione o in seduta di comparizione per il giuramento - l’esonero per motivi di salute, allegando alla richiesta il certificato medico. Il compenso giornaliero è quello stabilito per legge e tiene conto di eventuali rimborsi per spese di viaggio se l’Uffico è prestato fuori del comune di residenza, e di eventuali indennità di trasferta o aggiuntive. Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

A chi rivolgersi – documentazione

Domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco del Comune di residenza nella quale si dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari.
http://www.retecivica.trieste.it/procedimenti/pub/esamina.asp?id=478

Data l’obbligatorietà dell’Ufficio di Giudice Popolare, il datore di lavoro è obbligato a concedere un permesso (che può essere o meno retribuito) per l’assolvimento dell’ufficio stesso.

Permessi retribuiti per l'assolvimento dell'ufficio di giudice popolare