Patrocinio a spese dello Stato - In materia penale
Può chiedere di essere ammesso al patrocinio l'indagato, l'imputato, il condannato, la persona offesa dal reato il danneggiato che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria che sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 9.296,22 (art. 76 co. 1).
Oltre i cittadini italiani possono essere ammessi al beneficio (art. 90):
- gli stranieri
- gli apolidi residenti nello stato
l'ammissione al patrocinio è esclusa (art. 91)
- per l'indacato, l'imputato o il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasine in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto
- se il richiedente è assistito da più di un difensore
- se e dal momento in cui l'ammesso nomina un secondo difensore
L istanza (art. 79) modello scaricabile
è redatta in carta semplice (art. 79 co. 1)
può essere proposta in ogni stato e grado del processo (art. 78 co. 1)
deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità (art. 78 co. 2)
la sottoscrizione deve essere autenticata con una delle seguenti modalità (art. 78 co. 2):
- dal difensore
- apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'atto
- accompagnata da una copia anche non autenticatadi un documento di identità del sottoscrittore (vedi art.38 co. 3 D.P.R. 445/2000).
deve contenere, a pena di inammissibilità (art.79):
- la richiesta di ammissione al patrocinio
- l'indicazione del processo a cui si riferisce, se pendente
- una dichiarazione sostitutiva didichiarazione (ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett.o) del D.P.R. 445/2000) attestante la sussistenza delle condizioni di reddito con la specifica indicazione del reddito complessivo determinato secondo le modalità previste dalla legge
- l'impegno a comunicare, finchè il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito relative all'anno precedente entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla di presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione
va presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore o inviata a mezzo raccomandata:
- all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (art. 93 co.1)
- il difensore può presentare l'istanza direttamente in udienza (art. 93 co.2)
- se procede la Corte di Cassazione l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 93 co.1)
- il richiedente detenuto, internato in un istituo può presentare l'istanza con atto ricevuto dal direttore (art. 93 co.3)
- il richiedente in stato di arresto o di detenzione domiciliare può presentare l'istanza con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 93 co.3)
nel caso di impossibilità di produrre la documentazione
- prevista dall'art. 79 co. 2 il cittadino appartenente a stati non appartenenti all'Unione Europea la sostituisce con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.94 co. 2)
- prevista dall'art. 79 co. 2 la stessa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitiva di certificazione da parte dell'interessato (art.94 co. 1)
Decisione sull'istanza
il magistrato competente decide sull'istanza (art.96 co. 1)
- nei 10 giorni successivi a quello in cui è pervenuta l'istanza di ammissione
- immediatamente se l'istanza è presentata in udienza
il magistrato dichiara inammissibile, concede o nega l'ammissione con decreto motivato
- il decreto viene depositato in cancelleria
- del deposito è comunicato avviso all'interessato
- il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente in udienza (art.92 co. 2)
- l'interessato o il suo difensore possono estrarne copia
Ricorso
avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza l'interessato può proporre ricorso (art.99 co. 1)
- entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito
- davanti al Presidente del Tribunale o davanti al Presidente della Corte di Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento
- l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica (art.99 co. 2)
il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato.
l'ordinanza che decide sul ricorso è notoficata entro 10 giorni
- all'ufficio del magistrato che procede
- all'interessato
- all'ufficio finanziario
contro l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge
il ricorso non ha effetto sospensivo