Come fare per...

Iscrivere un appello a ruolo
Palazzo di Giustizia
Foro Ulpiano, 1 - Via Coroneo, 20
Stanza: 151 - Piano: 1°
PETRONE Anna Maria – Funzionario responsabile
email: annamaria.petrone@giustizia.it

E' obbligatorio presentare la nota di iscrizione a ruolo, disponibile nella sezione modulistica del sito. Al ricorso in originale vanno allegate:

  • n. 4 copie del ricorso se lo stesso va notificato ad un solo resistente (una copia in più per ogni altra parte)
  • una copia autentica più 2 semplici della sentenza impugnata

Il numero delle copie del ricorso va raddoppiato in caso di proposizioni di inibitoria contestuale al deposito del ricorso.
Si possono depositare non più di 5 ricorsi per volta, per gli ulteriori ricorsi occorre rimettersi in coda. E' preferibile inoltre non concentrare le iscrizioni all'ultimo giorno nella giornata del venerdi per evitare per evitare congestioni nell'ufficio.

E' in funzione apposito sportello, presso il Ruolo Generale per depositare tutti gli atti successivi all'iscrizione: memorie di costituzione, note autorizzate, documentazione etc.
Si ricorda che le iscrizioni all'ufficio del ruolo generale possono essere effettuate con deposito di nota con codice a barre.

Per ottenere il rilascio di copie autentiche e/o esecutive:

Si possono presentare non più di 5 richieste alla volta per quelle successive si procede a nuova richiesta.

La richiesta copie di atti relativi alle cause di lavoro va presentata per iscritto, indicando l'uso che deve essere fatto delle copie stesse, in quanto, al di fuori di richieste legate ad esigenze strettamente connesse con il procedimento, le copie sono soggette al pagamento dei diritti (spese di produzione fotostatica - circolari Min. della Giustizia n. 4/1251/16Q87 del 16.41987 e n. 8/1700/122/97 del 30/8/1997. Le copie uso studio sono, in ogni caso, soggette al pagamento dei diritti. Il rilascio delle copie della sentenza/dispositivo a favore del procuratore distrattario che voglia recuperare il proprio onorario e le spese anticipate in via esclusiva è soggetto al pagamento dei diritti di cancelleria stabiliti per la conformità.
L'esenzione per il recupero dei compensi a favore del procuratore distrattario opera solo nel processo di esecuzione rivolto al recupero congiunto con la parte, delle spettanze stabilite in sentenza/dispositivo (vedansi circolari ministeriali 1/10/1994 n. 1769/03 e 9/12/2004 prot. 1/13193/u/44/sc).
L'avvocato distrattario che intende ottenere la copia della sentenza/dispositivo deve specificare nella richiesta "in via esclusiva" o "recupero congiunto".

Per ottenere il rilascio di certificazioni:

Per il rilascio di certificazioni relative all'attività dell'ufficio, sono in uso gli appositi moduli che si richiedono allo sportello depositi atti presso il Ruolo Generale.
Alla richiesta di certificati di non pendenza di appello o di ricorso per Cassazione occorre allegare copia autentica della sentenza di 1° e 2° grado.
I certificati vengono rilasciati, per esigenze organizzative dell'ufficio, a 15 giorni, salvo urgenze.

Materie:

  • Rapporto di lavoro subordinato
    • qualificazione
    • appalto di manodopera
    • lavoro interinale
    • avviamento obbligatorio
    • contratto a termine e di formazione e lavoro
    • apprendistato
    • patto di prova
    • categoria e qualifica
    • mansione, ius variandi
    • trasferimento: del lavoratore
    • trasferimento: di azienda
    • sanzione disciplinare conservativa
    • retribuzione
    • sospensione con intervento della Cassa Integrazione Guadagni


    • risarcimento danno: da infortunio
    • risarcimento danno: da dequalificazione
    • altre ipotesi


    • licenziamento individuale: per giustificato motivo soggettivo
    • licenziamento individuale: per giustificato motivo oggettivo
    • licenziamento individuale: per giusta causa
    • licenziamento del dirigente
    • licenziamento collettivo e mobilità
    • dimissione
    • altre ipotesi
  • Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409 n. 3 c.c.
  • Efficacia, validità o interpretazione di contratti o accordi collettivi dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (D.L..vo 546/1993 e 80/1998)
  • Previdenza obbligatoria
    • prestazione: malattia
    • pensione – assegno di invalidità Inps, Inpdai, Enpals etc.
    • indennità – rendita vitalizia Inail o equivalente
    • altre ipotesi
    • obbligo contributivo del datore di lavoro
    • ripetizione di indebito
  • Assistenza obbligatoria: assegno – pensione
  • Indennità di accompagnamento
  • Altre ipotesi- Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 ss L. 689/1981 in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie
  • Altre controversie in materia di lavoro
  • Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
  • Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria